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STATUTO E REGOLAMENTO

STATUTO

Art.1 Costituzione 

È costituita l’Associazione Italiana Allenatori Calcio che usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C.. L’A.I.A.C. è componente tecnica riconosciuta dalla F.I.G.C. per le funzioni e gli obiettivi previsti dallo Statuto Federale e dalle Normative Federali. L’Associazione Italiana Allenatori Calcio ha sede in Firenze,Via Gabriele D’Annunzio 138,presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati. Ai fini del presente Statuto i termini “allenatore” e “preparatore” devono intendersi comprensivi anche degli allenatori e dei preparatori di genere femminile. 

Art. 2 Scopi 

L’A.I.A.C., per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per scopi la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori di calcio e dei preparatori atletici del calcio,la qualificazione,la diffusione e lo sviluppo del giuoco del calcio, con particolare attenzione alla formazione sportiva del giovane calciatore e della giovane calciatrice. Realizza i propri scopi sviluppando la propria organizzazione centrale e territoriale in modo da costituire riferimento per gli allenatori tecnici e fisici e per tutte le componenti del calcio; promuove i valori dello sport e partecipa attivamente a tutti i livelli territoriali ed istituzionali dell’organizzazione calcistica italiana; promuove le pari opportunità tra donne e uomini. L’A.I.A.C., in qualità di Associazione rappresentativa degli allenatori e dei preparatori atletici, ha, inoltre, funzioni di rappresentanza nelle trattative aventi ad oggetto la stipulazione degli Accordi Collettivi di lavoro. L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è editrice del giornale “L’Allenatore” che ne rappresenta l’Organo ufficiale. 

Art. 3 Patrimonio e rendite 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, a seguito di elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, e di persone fisiche e giuridiche. Tali beni saranno annualmente inventariati. Costituiscono patrimonio dell’A.I.A.C. anche gli avanzi netti di gestione,nonché i debiti propri. 

Art.4 Risorse economiche 

Per il conseguimento dei propri fini, l’A.I.A.C. dispone delle seguenti risorse: 

a) versamenti effettuati dai soci fondatori e da coloro che, successivamente, aderiscono all’Associazione; 

b) redditi derivanti dal suo patrimonio; 

c) introiti realizzati a seguito dell’organizzazione di manifestazioni di carattere ricreativo e/o culturale; 

d) elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati e di persone fisiche e giuridiche; 

e) ogni altro provente realizzato da iniziative che dovessero essere individuate dagli 

Organi associativi competenti. L’A.I.A.C., anche attraverso la costituzione di un’apposita società di servizi, può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con soggetti terzi di contratti aventi natura commerciale. L’A.I.A.C.,in ragione di quanto previsto dall’art 148 del T.U.I.R. non distribuisce, e non distribuirà, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art.5 Associati 

Possono associarsi all’A.I.A.C.,mediante pagamento della quota associativa, i tecnici e i preparatori atletici che abbiano conseguito la relativa abilitazione dal Settore Tecnico della F.I.G.C. o che siano da quest’ultimo riconosciuti. 

Coloro che sono in possesso sia dell’abilitazione di Allenatore sia di Preparatore Atletico, all’atto dell’iscrizione e dei successivi rinnovi annuali, dovranno dichiarare a quale componente voler appartenere per l’esercizio delle prerogative di cui al presente Statuto. Possono essere configurate, attraverso il Regolamento Organico, ulteriori forme di partecipazione e di sostegno associativo. Possono essere dichiarati Soci Onorari coloro che, per particolari ragioni di benemerenza e su proposta del Consiglio Direttivo, vengano proclamati, Soci d’onore dall’Assemblea. Essi hanno i diritti dei soci effettivi ed hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i Regolamenti dell’Associazione e le norme dell’ordinamento sportivo. La domanda di ammissione asocio si intende perfezionata con il pagamento della quota associativa. A ciascun socio verrà rilasciata la tessera annuale e verrà spedito, in formato cartaceo e/o in formato pdf e via posta elettronica,il periodico “L’Allenatore”. L’iscrizione implica l’adesione incondizionata alle Norme del presente Statuto ed al Regolamento Organico, ivi comprese esplicitamente le previsioni di cui al presente Statuto. All’atto dell’Associazione i soci si obbligano, inderogabilmente: 

a) ad attenersi alle previsioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; 

b) a uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi; 

c) a provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate; 

d) all’attività svolta dall’Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso; 

e) a mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale. 

L’associato espulso non può essere più ammesso se non dopo 5 anni dal provvedimento di radiazione su delibera del Collegio di Garanzia, a seguito di presentazione di motivata istanza. La quota associativa è irripetibile, intrasmissibile e non può essere trasferita a terzi. 

Art. 6 Componenti 

Gli associati all’A.I.A.C. sono suddivisi in tre componenti: 

a) Allenatori Professionisti; 

b) Allenatori Dilettanti. 

c) Preparatori Atletici. 

La componente degli allenatori professionisti è costituita dagli Allenatori associati che il Settore Tecnico della F.I.G.C. abilita alla conduzione delle prime squadre professionistiche. Tutti gli altri Allenatori abilitati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. sono considerati dilettanti. La componente dei Preparatori Atletici è costituita dai Preparatori Atletici associati all’A.I.A.C.. Ciascuna componente può deliberare in materie di proprio esclusivo interesse, in condizioni di autonomia funzionale. Ogni delibera delle componenti su materie di loro esclusivo interesse, affinché assuma efficacia esterna, dovrà essere sottoposta al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile per l’eventuale ratifica. La rappresentanza dell’A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni nazionali spetta esclusivamente agli Organi Centrali. La rappresentanza dell’A.I.A.C. nei confronti delle istituzioni decentrate e degli Organi e Componenti federali decentrati è affidata, esclusivamente in delega e senza alcun potere d’impegno economico e/o giuridico nei confronti dell’A.I.A.C., ai Presidenti Regionali i quali la esercitano, anche con l’eventuale collaborazione con i Presidenti Provinciali competenti per territorio, in conformità alle direttive ed agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, salva diversa determinazione dello stesso per particolari casi di interesse generale. 

Art. 7 Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’A.I.A.C.: 

a) l’Assemblea Generale; 

b) il Presidente; 

c) i Vice Presidenti; 

d) il Consiglio Direttivo; 

e) il Collegio dei Revisori dei Conti; 

f) il Collegio di Garanzia; 

g) il Collegio dei Probiviri. 

Art.8 L’Assemblea Generale 

1. Composizione. 

L’Assemblea Generale è costituita dai Delegati eletti dall’Assemblea degli Allenatori Professionisti, dai Delegati dell’Assemblea degliAllenatori Dilettanti; in ragione di uno ogni centocinquanta iscritti alla data del 31 dicembre di ogni anno sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per Regione e dai delegati dell’Assemblea dei Preparatori Atletici, in ragione di uno ogni quindici iscritti alla data del 31 dicembre di ogni anno sulla media del quadriennio precedente. I delegati dovranno essere associati negli ultimi due anni (nell’anno di svolgimento dell’Assemblea ed in quello precedente) e rispondere ai requisiti di cui all’art. 30 del presente Statuto. 

2. Convocazione. 

L’Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria: 

. per decisione del Collegio dei Revisori dei Conti in materia economico finanziaria; 

. su richiesta di almeno sette Gruppi Regionali; 

. su richiesta del Consiglio Direttivo. 

La richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria, debitamente sottoscritta, dovrà essere trasmessa al Presidente dell’A.I.A.C. con l’indicazione dell’ordine del giorno. Il Presidente dovrà stabilire la data dell’Assemblea straordinaria da tenersi entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa. La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è diramata direttamente ai Delegati degli Allenatori Professionisti e ai delegati dei Preparatori Atletici e, mediante i Gruppi Regionali ai Delegati Dilettanti, da parte del Presidente dell’A.I.A.C. a mezzo raccomandata A.R., telefax, email o altro mezzo equipollente, con comunicazione da inviare entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta contenente l’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore. 

3. Costituzione e deliberazioni. 

Le Assemblee sono presiedute da un Delegato o un associato nominato in apertura di seduta a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Funge da Segretario quello dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, un delegato nominato dall’Assemblea sempre in apertura di seduta, a maggioranza dei presenti. Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei Delegati Dilettanti e Professionisti e dei Preparatori Atletici, tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione. 

In seconda convocazione l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti purché non inferiore ad un terzo dei voti assembleari. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza della metà più uno dei voti dei presenti tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione. Ciascun Delegato Dilettante ha diritto ad un voto. I Delegati della categoria Professionisti, hanno diritto a tanti voti quanti quelli complessivamente espressi dai Dilettanti. I Delegati della categoria dei Preparatori Atletici hanno diritto a tanti voti pari a 1/18 di quelli complessivamente espressi dagli allenatori. Il peso ponderato del voto di ogni Delegato Professionista e ad ogni Delegato dei Preparatori Atletici sarà determinato dalla Commissione Verifica Poteri prima di ogni Assemblea. Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Tale maggioranza dovrà altresì rappresentare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Ciò tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale, convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole del 4/5 degli aventi diritto, tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione. Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo che, ad accezione di quelle relative alle elezioni degli Organi Sociali, sia diversamente previsto dal presente Statuto o che l’Assemblea, a maggioranza assoluta tenuto conto del numero di voti a disposizione di ciascun delegato in forza del principio del voto ponderato di cui alla presente disposizione, non stabilisca una forma diversa di votazione. Ogni riferimento ai quorum deliberativi deve tenere in considerazione il numero di voti cui ogni delegato ha diritto. La maggioranza dei presenti, pertanto, non sarà calcolata sul numero dei soggetti presenti all’Assemblea, bensì sul numero di voti cui i presenti hanno diritto. Per tutte le Assemblee la Commissione Verifica Poteri è composta dai membri del Collegio dei Probiviri in carica. La stessa provvederà alla verifica dei delegati e, in caso di assemblea elettiva, al controllo delle candidature ed a tutte le operazioni elettorali necessarie sulla scorta della documentazione che sarà fornita dalla Segreteria. Nel caso in cui un membro del Collegio dei Probiviri risulti candidato, il Consiglio Direttivo nominerà un sostituto. La Commissione si insedierà almeno due ore prima dell’inizio dei lavori. 

4. Funzioni. 

L’Assemblea Generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi dal presente Statuto. Nella sessione ordinaria delibera tra le altre cose, in particolare, su: 

a) esame della gestione sociale; 

b) approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo; 

c) eventuale elezione degli Organi dell’Associazione, nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto; 

d) indirizzi e direttive generali dell’Associazione; 

e) nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione e decisioni attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza di altri organi sociali. 

L’Assemblea straordinaria delibera tra le altre cose, in particolare, sulle seguenti materie: 

a) approvazione e modifica dello Statuto sociale; 

b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; 

c) designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione; 

d) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione; 

e) ogni altra questione che le sia sottoposta, purché di interesse comune delle varie componenti e non riservata ad altro organo. 

Art. 9 Le Assemblee degli Allenatori Professionisti, degli Allenatori Dilettanti e dei Preparatori Atletici 

1. Composizione. 

L’Assemblea degli Allenatori Professionisti è costituita da tutti gli allenatori individuati come tali dall’art. 5 del presente Statuto, i quali risultano iscritti all’A.I.A.C. almeno dieci giorni prima dalla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Assemblea degli Allenatori Dilettanti, è costituita dai delegati risultati eletti dai rispettivi Gruppi Regionali in ragione di uno ogni cento iscritti alla data del 31 dicembre precedente la data dell’Assemblea, sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per Regione. L’Assemblea dei Preparatori Atletici è costituita da tutti i Preparatori Atletici individuati come tali dall’art. 5 del presente Statuto, i quali risultano iscritti all’A.I.A.C. almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. 

Gli Allenatori associati alla componente professionistica, nella propria Assemblea, hanno diritto all’elettorato attivo se risultano associati nell’anno in corso almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea, mentre hanno diritto all’elettorato passivo se risultano, altresì, associati nell’anno precedente. I delegati della componente dilettantistica hanno diritto all’elettorato attivo e passivo se associati nell’anno di svolgimento dell’assemblea ed in quello precedente. In ogni caso, il diritto di elettorato attivo e passivo decade se, alla data dell’Assemblea, l’associato non è in regola con il pagamento della quota associativa. I delegati durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore mandato. I delegati dei Preparatori Atletici hanno diritto all’elettorato attivo se risultano associati nell’anno in corso almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea, mentre hanno diritto all’elettorato passivo se risultano associati nell’anno precedente. 

NORMA TRANSITORIA: per il quadriennio in corso, i delegati dei Preparatori Atletici hanno diritto all’elettorato attivo e passivo se risultano associati nell’anno in corso almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. 

2. Convocazione. 

Ciascuna Assemblea dovrà svolgersi almeno trenta giorni prima dell’Assemblea Generale elettiva. L’Assemblea di categoria, si riunisce una volta ogni quattro anni in sessione ordinaria, al fine della nomina dei delegati, della fissazione delle linee politiche e della valutazione di ogni altro aspetto relativo agli interessi esclusivi delle singole componenti. Si riunisce in sessione straordinaria per decisione della componente professionistica e dilettantistica del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno 1/3 degli associati Professionisti, su richiesta di almeno 1/3 dei Preparatori Atletici, dei Gruppi Regionali che rappresentino almeno due quinti degli associati,o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati, o a mente dell’art. 13 del presente Statuto, da trasmettere al Presidente a mezzo raccomandata,fax o e-mail, completa dell’ordine del giorno. 

3. Costituzione e deliberazioni. 

Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli Allenatori o dei Preparatori aventi titolo a parteciparvi. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti purché non inferiore ad un terzo degli aventi diritto. 

4. Funzioni delle Assemblee. 

Le Assemble e degli Allenatori Professionisti, degli Allenatori Dilettanti e dei Preparatori Atletici: 

a) deliberano su tematiche proprie della rispettiva categoria. In materie di interesse generale dell’Associazione, le risultanze dei lavori assembleari assumono valore propositivo nei confronti dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo dell’A.I.A.C.; le delibere relative a tematiche proprie della categoria, per assumere rilevanza esterna, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo dell’A.I.A.C. alla prima seduta utile; 

b) designano il candidato a Presidente dell’A.I.A.C.; 

c) designano i candidati consiglieri del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Calcio Femminile e del Calcio a5, che verranno eletti dall’Assemblea Generale; 

d) eleggono ciascuna, tra gli associati appartenenti alla propria categoria, il Vicepresidente di cui all’art. 10; 

e) eleggono ciascuna, tra gli associati, anche se appartenenti a categoria diversa dalla propria, un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

f) eleggono ciascuna, tra gli associati, anche se appartenenti a categoria diversi dalla propria, un membro effettivo ed un supplente del Collegio dei Probiviri; 

g) eleggono ciascuna, tra gli associati, anche se appartenenti a categoria diversa dalla propria, un membro effettivo ed un supplente del Collegio di Garanzia; 

h) eleggono, tra gli associati appartenenti alla propria categoria i rispettivi delegati per la composizione dell’Assemblea Generale. 

Le Assemblee degli allenatori professionisti e degli allenatori dilettanti eleggono infine, ciascuna, sei Consiglieri del Consiglio Direttivo. 

Art.10 Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da: 

a) il Presidente AIAC; 

b) n. 3 Vicepresidenti di cui uno designato dal Consiglio Direttivo tra i due Vicepresidenti eletti dalle due componenti a cui non appartiene il Presidente,con la funzione di Vicepresidente Vicario; 

c) n. 6 Allenatori Professionisti; 

d) n. 6 Allenatori Dilettanti; 

e) n. 1 rappresentante del Calcio Femminile; 

f) n. 1 rappresentante del Calcio a 5. 

I rappresentanti di Calcio a 5 e i rappresentanti del Calcio Femminile dovranno risultare tesserati al Settore Tecnico per due anni negli ultimi dieci per squadre partecipanti a campionati rispettivamente di Calcio a 5 e Calcio Femminile. Nel caso in cui il rappresentante del Calcio Femminile e quello del Calcio a 5 in seno al Consiglio Direttivo appartengano entrambi alla medesima categoria e, dunque, Professionista o Dilettantistica, il voto del Consiglio Direttivo verrà calcolato con sistema ponderato tra le due categorie. In tale ipotesi si assumerà, pertanto, come parametro di ponderazione quello del maggior valore del voto della categoria sotto rappresentata per la quale 1 voto varrà 1,33 voti. 

Per ragioni di economicità, è consentito al Consiglio Direttivo di riunirsi in teleconferenza. 

Art. 11 Elezione del Presidente 

Le Assemblee degli Allenatori Professionisti, Dilettanti e dei Preparatori Atletici potranno designare ciascuna un candidato da scegliersi nell’ambito degli iscritti all’A.I.A.C., tra coloro i quali faranno pervenire o depositare individualmente alla Segreteria nazionale, a mezzo raccomandata A.R., telegramma o telefax le loro linee programmati che almeno 15 giorni prima dell’Assemblea di categoria. Non sarà valida la candidatura che perverrà oltre tale termine anche se presentata in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri. Per quanto riguarda l’Assemblea degli Allenatori Dilettanti la Segreteria provvederà a trasmettere la documentazione via e-mail ai Gruppi Regionali. Gli Allenatori Professionisti e i Preparatori Atletici potranno individualmente consultarla cliccando su apposito link nel sito www.assoallenatori.it che sarà indicato nella lettera di convocazione all’Assemblea oppure richiedendo l’intera documentazione alla Segreteria dell’Associazione, che provvederà senza indugio alla trasmissione. La validità della candidature è subordinata all’invio del documento di cui sopra e saranno pubblicate in tempo utile sul sito internet dell’A.I.A.C.. In caso di designazione da parte dell’Assemblea di categoria, il programma già precedentemente depositato presso la Segreteria nazionale, senza che sia data la possibilità di apportare modifiche e/o cambiamenti di alcun genere, sarà allegato dalla Segreteria alla lettera di convocazione dei delegati all’Assemblea Generale. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti ed in considerazione del principio del voto ponderato di cui all’art. 8, comma 3. Ciascun delegato potrà esprimere una sola preferenza. I voti dei Delegati Professionisti e dei Preparatori Atletici sono conteggiati attraverso voto ponderato secondo il criterio di cui all’art. 8. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza dei voti, si procederà immediatamente ad una nuova votazione e così fino ad un massimo di tre votazioni. Successivamente si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla terza votazione. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti dei delegati presenti tenendo in considerazione il principio del voto ponderato dicuiall’art. 8, comma 3. 

Art. 12 Attribuzioni del Presidente 

Il Presidente rappresenta l’A.I.A.C. nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Inoltre: 

a) convoca l’Assemblea Generale e quelle di Categoria; 

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; 

c) convoca, almeno due volte all’anno, il Consiglio dei Presidenti dei Gruppi Regionali per una riunione congiunta con il Consiglio Direttivo; 

d) coordina l’attività di tutti gli Organi dell’Associazione; 

e) per particolari e urgenti motivi, sentito l’Ufficio di Presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica alla prima riunione utile da tenersi, in ogni caso, anche in teleconferenza personale dei membri, entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi; 

f) delibera, secondo le modalità di cui al successivo art. 20, l’espulsione dell’associato. Il Presidente può avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei problemi che investono particolare competenza professionale, della collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti all’Associazione. In caso di impedimento o assenza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente Vicario per un periodo non superiore a sei mesi, dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni con le modalità di cui al comma successivo. In caso di sue dimissioni e vacanza superiore a sei mesi, il Vicepresidente Vicario dovrà provvedere, senza indugio, alla convocazione dell’Assemblea straordinaria per l’elezione di un nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data delle dimissioni o della vacanza, ameno che non manchino meno di 120 giorni al rinnovo ordinario delle cariche o dalla convocazione dell’Assemblea ordinaria. 

Art. 13 I Vicepresidenti 

I tre Vice Presidenti sono eletti dalle Assemblee di Categoria, uno dall’Assemblea degli Allenatori Professionisti, uno da quella degli Allenatori Dilettanti ed uno da quella dei Preparatori Atletici. I Vicepresidenti collaborano col Presidente nella gestione dell’Associazione, costituendo con lo stesso l’Ufficio diPresidenza. I Vicepresidenti richiedono al Presidente la convocazione dell’assemblea del proprio settore che dovrà provvedervi entro 20 giorni dalla richiesta. Nel caso di dimissioni o perdita dei requisiti richiesti, per l’elezione di ogni Vicepresidente dovrà essere convocata l’Assemblea di Categoria per provvedere ad una nuova elezione. 

Art. 14 Elezione dei Consiglieri 

Le Assemblee dei Dilettanti e dei Professionisti provvederanno ciascuna alla elezione di sei Consiglieri. Le candidature degli Allenatori Dilettanti dovranno pervenire da parte dei Gruppi Regionali alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea di Categoria. In modo analogo dovranno pervenire alla Segreteria nazionale le candidature da parte di ogni singolo candidato Professionista. Per ciascuna categoria risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il candidato con maggior anzianità di iscrizione, in forma continuativa, all’A.I.A.C. ed in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età. In caso di dimissioni e vacanza, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, si procederà alla sua sostituzione, categoria per categoria, con il primo dei non eletti. 

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. In particolare: 

a) elabora le strategie ed assume le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali; 

b) concorda con i Presidenti Regionali gli obiettivi e direttive di politica e gestione associativa sul territorio e ne verifica congiuntamente, su base semestrale (o annuale),il grado di realizzazione; 

c) verifica la correttezza dell’operato gestionale ed economico dei Gruppi Regionali e Provinciali e approva la relazione a consuntivo annuale dei Gruppi Regionali, con facoltà di chiedere elementi integrativi di giudizio; 

d) ha facoltà di deferire al giudizio del Collegio di Garanzia gli associati, in caso di violazioni del presente Statuto o delle altre disposizioni A.I.A.C.; 

e) ha facoltà di sciogliere i Consigli Regionali e Provinciali per manifesta inadeguatezza nel perseguimento degli obiettivi di cui al punto c) che precede, nonché per gravi inadempienze di carattere economico e gestionali. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo nomina i relativi Commissari prevedendo le funzioni direttive al fine del rispetto dello Statuto redigendo eventuali Regolamenti; 

f) nomina il Direttore Generale ed il Segretario dell’A.I.A.C.; 

g) nomina i componenti delle Commissioni, il Responsabile ed i componenti del Centro Studi, i componenti le sezioni ed i relativi coordinatori; 

h) designa i rappresentanti dell’A.I.A.C. secondo quanto previsto dallo Statuto della F.I.G.C. presso gli Organi federali e presso qualsiasi altra Associazione ed Ente; 

i) assicura le attività previste dallo Statuto Federale per le elezioni dei rappresentanti degli Allenatori in Assemblee o nel Consiglio Federale; 

j) determina gli importi delle quote associative annuali, assicura le quote associative e le modalità di erogazione delle stesse nei confronti dei Gruppi Regionali; 

k) è l’organismo disciplinare nei riguardi dei componenti il Collegio dei Probiviri; 

l) verifica la conformità degli Statuti deliberati dai Gruppi Regionali e dai Gruppi Provinciali ai principi del presente Statuto ed alle linee guida indicate dal C.D., con facoltà di scioglimento del Gruppo Regionale, sulla base del precedente punto in caso di acclarate deviazioni; 

m) può costituire all’occorrenza Società di Servizi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza. 

Art. 16 Compiti dei Consiglieri 

I Consiglieri hanno il compito di mantenere uno stretto legame con i Presidenti Regionali, partecipando anche alle riunioni ed alle assemblee dei Gruppi Regionali per informare sulla gestione dell’Associazione, sulle azioni intraprese, sui risultati conseguiti, sui rapporti con gli Organi federali e su quant’altro sia loro richiesto. Essi provvederanno, nel contempo, a farsi portatori delle istanze che da dette riunioni emergessero e a informare il Consiglio Direttivo delle attività svolte dai Gruppi suddetti, sulle quali ciascun Consigliere è legittimato a chiedere notizie. I Consiglieri, per i compiti di cui al primo comma, possono essere sostituiti da persone a ciò delegate su decisone del Consiglio Direttivo. 

Art. 17 Sostituzione dei Consiglieri 

I membri del Consiglio Direttivo, così come quelli degli altri Organi sociali, possono cessare dal loro incarico per: 

a) dimissioni; 

b) decadenza a seguito di reiterate mancate partecipazioni non giustificate alle riunioni del previsto Organo; 

c) vacanza per altro motivo; 

d) perdita della qualità di socio; 

e) variazione dello status da dilettante a professionista. 

In caso di cessazione si procederà alla loro sostituzione, categoria per categoria, col primo dei non eletti, così come previsto dall’art. 14, ultimo comma, del presente Statuto. Qualora, a seguito di cessazioni, come sopra indicate, in assenza di altri eletti in graduatoria, venissero a mancare i sostituti, in occasione della prima Assemblea, si procederà alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova graduatoria. I sostituti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio. L’impedimento temporaneo, inferiore a mesi quattro, non determina la cessazione della carica. Qualora l’impedimento si protragga oltre il termine di cui sopra, si procederà alla sostituzione. Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della impossibilità di effettuare sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca alla metà, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova elezione alle successive Assemblee che dovranno essere tenute, su convocazione del Presidente, entro 60 giorni dal momento in cui è venuto a mancare il numero minimo previsto. Il nuovo Consiglio Direttivo, come sopra eletto, rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto normalmente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. 

Art. 18 Il Direttore Generale 

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Associazione e si adopera per il buon funzionamento della stessa. Egli esercita le funzioni di tesoriere, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione; partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo e, su richiesta, alle riunioni di ogni altro organismo dell’Associazione. Dirige e coordina l’attività del personale dipendente. Vigila, in coordinamento con il Consiglio Direttivo e il Presidente, sulla corretta gestione economica e amministrativa dei Gruppi Regionali e dei Gruppi Provinciali e,in caso di riscontro di irregolarità, ha facoltà d’impulso delle idonee attribuzioni del Consiglio Direttivo, del Collegio di Garanzia e del Collegio dei Probiviri. 

Art. 19 Il Segretario Generale 

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente, il Direttore Generale e gli Organi centrali e periferici. Partecipa inoltre a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e su richiesta alle riunioni di ogni altro organismo dell’associazione con funzione di verbalizzante ed eventualmente consultive. 

Art. 20 Collegio di Garanzia 

Il Collegio di Garanzia è organo di giustizia interna e giudica, con competenza esclusiva, in arbitrato irrituale e con obbligo di succinta motivazione, sulle questioni disciplinari relative agli associati. Ad esso è demandato il giudizio disciplinare degli associati che abbiano violato i doveri di cui all’art. 5 del presente Statuto e potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti: 

a) ammonizione o deplorazione; 

b) sospensione temporanea dalla qualità di associato; 

c) proposta di espulsione definitiva dall’Associazione. Il procedimento è instaurato su impulso del Presidente, dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Direttore Generale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Gruppo Regionale di appartenenza dell’associato. Il Collegio di Garanzia decide con lodo arbitrale irrituale succintamente motivato ed è composto di tre membri dei quali: 

a) un arbitro è eletto dall’Assemblea dei Preparatori Atletici; 

b) un arbitro è eletto dall’Assemblea degli Allenatori Dilettanti; 

c) un arbitro è designato dall’Assemblea degli Allenatori Professionisti. 

I componenti il Collegio di Garanzia dovranno essere in possesso di laurea in materie giuridiche e la loro attività è svolta a titolo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese vive, qualora presenti e documentate. Il Collegio di Garanzia, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina, al proprio interno, il Presidente. Il Collegio di Garanzia si riunisce, anche in teleconferenza, ogni qualvolta necessario, dando comunicazione all’interessato della data della riunione e concedendo a questi termine per la difesa, esclusivamente scritta, entro sette giorni prima della riunione. Tutte le comunicazioni dirette al Collegio, così come quelle del Collegio stesso, ivi compreso esplicitamente l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare o di archiviazione, saranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica. Ogni provvedimento assunto dal Collegio di Garanzia sarà comunicato, senza indugio, al Presidente, al Consiglio Direttivo, al Direttore Generale e al Segretario. Il Collegio di Garanzia stabilisce la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. La proposta di espulsione definitiva dall’Associazione sarà comunicata all’Associato e al Presidente dell’Associazione per la conseguente eventuale ratifica, previa concessione di termine a difesa, esclusivamente scritta, dell’interessato. Il Presidente dell’Associazione, ricevute le eventuali difese scritte dell’Associato e sentito in merito il parere del Consiglio Direttivo, adotterà l’eventuale provvedimento di 

espulsione dandone comunicazione scritta al ricorrente, e, ove necessario, provvedendo alla pubblicazione sull’organo ufficiale dell’Associazione. 

Art. 21 Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, uno eletto dalla categoria degli Allenatori Professionisti, uno dalla categoria degli Allenatori Dilettanti ed uno dalla categoria dei Preparatori Atletici. I componenti sono eletti con le modalità di cui all’art. 9 e scelti, preferibilmente fra gli associati, tra coloro che sono particolarmente esperti in materie contabili-amministrative. Vengono eletti anche tre supplenti, uno per categoria, che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora per qualsiasi causa uno di loro cessi l’incarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dall’incarico, subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza, dell’altra categoria. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina al proprio interno un Presidente. In caso di dimissioni o vacanza del Presidente si provvederà alla nomina di un nuovo Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a redigere le proprie osservazioni sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo in occasione dell’Assemblea annuale e compie, almeno ogni quattro mesi, con la presenza di non meno di due dei suoi membri, controlli sulla regolare tenuta della contabilità. Può convocare l’Assemblea Generale in seduta ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 8 e le Assemblee di Categoria nei casi eventualmente previsti dal Regolamento Organico. 

Art. 22 Il Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi uno eletto dalla categoria degli Allenatori Professionisti, uno dalla categoria degli Allenatori Dilettanti ed uno dalla categoria dei Preparatori Atletici. I componenti sono eletti con le modalità di cui all’art. 9. I componenti del Collegio dei Probiviri, da scegliersi preferibilmente tra gli associati, dovranno essere in possesso di laurea in materie giuridiche. Vengono eletti anche tre supplenti (un Allenatore Professionista, un Allenatore Dilettante, un Preparatore Atletico) che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi dall’incarico. Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina, al proprio interno, il Presidente. Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie fra gli associati e giudica inappellabilmente, con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale e con 

succinta motivazione, su ogni questione che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto ed in ogni altra disposizione A.I.A.C.. Il Collegio dei Probiviri può all’occorrenza avvalersi anche di consulenti esterni. 

Art. 23 Elezione dei Collegi dei Revisori, dei Probiviri e degli arbitri del Collegio di Garanzia 

Le Assemblee di Categoria, procederanno alle elezioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22, tra le candidature pervenute a pena di inammissibilità alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’assemblea di categoria. Le candidature dovranno essere accompagnate, a pena di inammissibilità della candidatura, dal curriculum di ciascun candidato in conformità ai requisiti richiesti. 

Art. 24 Gruppi Regionali 

In ogni Regione del territorio nazionale si costituisce un Gruppo Regionale con proprio Statuto conforme ai principi sanciti nello Statuto dell’Associazione ed alle direttivi eventualmente emanate dal Consiglio Direttivo. Esso è rappresentato dal proprio Presidente o da un Consigliere dallo stesso delegato. Ai Gruppi Regionali, a fronte delle proprie spese di gestione, competerà una percentuale delle quote associative dei propri iscritti nella misura che stabilirà il Consiglio Direttivo. I Gruppi Regionali non hanno autonoma rappresentanza legale. I Gruppi Regionali dovranno redigere una relazione annuale riguardante l’attività svolta e l’uso delle entrate a loro pervenute (rendiconto) da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo nazionale previa verifica e parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti nazionali. I Gruppi Regionali debbono assicurare in particolare: 

a) proselitismo e partecipazione alla vita associativa; 

b) servizi ed assistenza agli Allenatori ed ai Preparatori Atletici, in particolare agli associati; 

c) relazioni efficaci con le istituzioni presenti sul territorio; 

d) iniziative atte a dare risonanza ai progetti elaborati dall’A.I.A.C.; 

e) l’inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentate del Calcio a 5, di un rappresentante del Femminile e di un rappresentante dei Preparatori Atletici; 

f) l’attuazione delle linee programmatiche e le politiche associative stabilite dagli Organi centrali; 

g) l’elaborazione di proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo. 

Art. 25 Gruppi Provinciali 

I Gruppi Regionali costituiscono sul proprio territorio Gruppi Provinciali aventi un minimo di 20 associati, con il compito di coordinare a livello locale l’attività dell’Associazione secondo gli indirizzi del Gruppo Regionale in armonia con la politica dell’Associazione. E’ fatta salva la possibilità che due o più province con meno di 20 tesserati possano chiedere di costituire un unico gruppo ‘interprovinciale’. Si possono altresì costituire Gruppi Sub-provinciali con delibera del Gruppo Provinciale di riferimento d’intesa con il Gruppo Regionale e con il Consiglio Direttivo. I Gruppi Sub-provinciali costituiti sono rappresentati nei Consiglio Direttivo regionali dai rappresentanti provinciali di riferimento. Casi particolari dovranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo nazionale. Ciascun Gruppo Provinciale avrà un proprio Statuto conforme ai principi sanciti nello Statuto dell’Associazione ed alle direttive eventualmente emanate dal Consiglio Direttivo nonché allo schema predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo regionale. Il Gruppo Provinciale, rappresentato dal suo Presidente o da un suo delegato, cura in particolare i rapporti con gli Organi e le componenti federali locali attivandosi anche per l’organizzazione dell’attività di aggiornamento, la diffusione dell’informazione e l’assistenza degli iscritti. I Presidenti dei Gruppi Provinciali per l’attività associativa e gestionale dipendono dal Gruppo Regionale al quale presentano il rendiconto annuale per l’approvazione. Dovranno provvedere inoltre all’inserimento nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del Calcio a 5, di un rappresentante del Calcio Femminile e di un rappresentante dei Preparatori Atletici. 

Art. 26 Centro Studi 

È istituito il “Centro Studi A.I.A.C.”, per lo studio e la ricerca in materie legate allo sviluppo della tecnica e della tattica calcistica, al calcio giovanile ed alla preparazione atletica. Le attività del Centro Studi saranno programmate e monitorate dal Consiglio Direttivo. 

Art. 27 Relazione morale e finanziaria 

Il Presidente presenterà annualmente al Consiglio Direttivo una relazione che accompagnerà la presentazione del bilancio sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi futuri. Il Consiglio Direttivo, in collaborazione col Direttore Generale ed il Segretario, predisporrà annualmente, al termine di ogni esercizio decorrente dal 1° Gennaio al 31 Dicembre, un rendiconto sul bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per un parere al riguardo. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, saranno quindi sottoposti per l’approvazione all’Assemblea Generale convocata allo scopo ogni anno. 

Art. 28 Attività Internazionale 

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio si impegna a promuovere le relazioni internazionali tra le Associazioni Allenatori europee e mondiali. 

Art.29 Attività pubblicitaria 

L’attività pubblicitaria o comunque attinente all’utilizzazione del diritto d’immagine, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni singolo iscritto all’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Gli associati, peraltro, cedono all’A.I.A.C. i diritti di utilizzazione del loro ritratto per l’ipotesi in cui il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte o collezioni o concerne comunque riproduzioni relative a più allenatori. L’Associazione Italiana Allenatori Calcio è pertanto autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i suddetti diritti di utilizzazione di ritratto. 

Art. 30 Requisiti ed Incompatibilità 

Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate tutti gli associati in regola con il previsto pagamento delle quote associative, che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, da parte della Federazione nazionale, dal CONI, dalle discipline associati o dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno, e chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche. I soggetti colpiti da squalifica o inibizione non possono partecipare all’attività associativa per tutto il periodo di durata delle sanzioni. Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto sono incompatibili tra loro fatta eccezione per l’incarico di Delegato assembleare. 

Art. 31 Proroga poteri degli organi sociali 

Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini previsti o non avvenga l’elezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data dell’Assemblea in cui si è verificato quanto sopra. 

Art. 32 Durata delle cariche sociali 

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di Garanzia e il Collegio dei Probiviri, Delegati Assembleari, Presidenti Regionali, Presidente Provinciali, Presidenti Sub provinciali, restano in carica quattro anni in corrispondenza del quadriennio olimpico e possono essere rieletti per un massimo di due mandati. È consentito un terzo mandato per la carica di Presidente sempre che raggiunga il quorum del 75% dei voti. 

Art. 33 Scioglimento dell’Associazione 

L’A.I.A.C. si scioglierà nei casi previsti dalla legge e su delibera dell’Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria. Nella ipotesi sopra descritta l’eventuale giacenza di cassa e il patrimonio sociale ai sensi dell’art. 148 comma 8 T.U.I.R. saranno 

devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 commi 3 e ss della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 34 Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto ordinario in quanto applicabili. 

Art. 35 Vincolo di giustizia 

Tutte le controversie comunque insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi Associativi previsti dal presente Statuto, le cui decisioni tutti gli associati si impegnano irrevocabilmente a rispettare. 

Art. 36 Revocazione 

Le decisioni pronunciate da qualsiasi organo competente dell’Associazione, possono essere impugnate per revocazione, innanzi al Consiglio Direttivo, se: 

a) sono effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; 

b) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false; 

c) dopo la decisione sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’altra parte; 

d) la decisione è l’effetto di un errore di fatto risultanti dagli atti o documenti della causa; 

e) vi è tale errore quando la decisione è fondata solo sulla supposizione di un fatto la cui la verità è incontestabilmente esclusa oppure quandoè supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita e, tanto nell’uno quanto nell’altro caso, se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la decisione ebbe a pronunciare; 

f) la decisione è effetto del dolo del giudice; 

g) Le decisioni per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (e) del comma precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. 

La revocazione si propone con ricorso. Il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui alle lettere(a),(b),(c) ed (e) del primo comma del presente articolo e del giorno della scoperta o dell’accertamento del fatto. Le modalità e i termini di presentazione del ricorso e dello svolgimento del procedimento sono gli stessi previsti per l’atto oggetto della decisione impugnata. Non può essere impugnata per revocazione la decisione pronunciata nel giudizio per revocazione. 

NORME TRANSITORIE: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1, con riguardo all’elezione dei delegati dei Preparatori Atletici all’Assemblea Generale, occorrerà fare riferimento: nel 2018 e 2019 agli associati A.I.P.A.C. al 15 ottobre 2018; nel 2020 ai Preparatori Atletici associati A.I.A.C. al 31 dicembre 2019; nel 2021 alla media dei Preparatori Atletici associati A.I.A.C. al 31 dicembre degli anni 2019 – 2020; nel 2022 alla media dei Preparatori Atletici associati A.I.A.C. al 31 dicembre degli anni 2019 – 2020 – 2021; successivamente, alla media del quadriennio precedente. 

Il computo dei mandati riferiti all’Art. 32 e Art. 17 partirà con le elezioni del quadriennio 2017/2020. 

(Testo approvato in Assemblea Generale 10/10/2018)

REGOLAMENTO

Art.1 – I soci

Possono associarsi all’’AIAC tutti i tecnici di cui all’art. 5 dello Statuto. 

Art. 2 – Categorie di soci e loro attribuzioni

A) ORDINARI:

Essi hanno diritto:

– a portare il distintivo sociale;

– a intervenire a convegni, raduni, e assemblee;

– a frequentare le sedi provinciali, regionali e nazionali dell’AIAC;

– a fruire di tutte le agevolazioni che l’AIAC sarà riuscita ad ottenere per i propri iscritti;

– al voto, nei modi e nei termini previsti dal presente R.O. e dallo Statuto;

– a far parte delle rappresentanze dei Gruppi e dell’Associazione;

– a essere nominati nelle Commissioni in rappresentanza dell’AIAC;

– ad essere eletti alle Cariche Sociali.

Hanno, inoltre, i seguenti doveri, pena l’irrogazione delle relative sanzioni disciplinari:

– tenere condotta conforme alla propria professione;

– rispettare lo Statuto, il R.O. e le Norme Federali;

– astenersi dal compiere atti ed esprimere giudizi lesivi per i colleghi e che possono ledere gli interessi morali e finanziari dell’AIAC od ostacolarne l’azione;

– Indirizzare eventuali reclami esclusivamente di fronte agli Organi dell’AIAC.

B) ONORARI

Sono costituiti da quei soci che, per particolari meriti acquisiti nel corso della propria militanza associativa, si siano significativamente distinti per l’affermazione delle finalità e dei valori dell’AIAC.Non hanno l’obbligo di versare la quota associativa annuale.

C) SOSTENITORI

Sono costituiti da tutti coloro che sostengono ed aderiscono agli scopi associativi dietro pagamento della quota annuale il cui importo viene determinato da delibera del CD.

Art. 3 – Perdita della qualifica di socio

Si perde la qualità di socio nei seguenti casi:

– dimissioni;

– espulsione ai sensi dell’art. 4.C del R.O.

Art. 4 – Sanzioni

A carico dei soci possono essere adottati, a cura del Collegio di Garanzia e secondo le modalità di seguito indicate, provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto.

Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione.

L’ammonizione viene applicata in caso di mancata osservanza delle norme statutarie, regolamentari e per comportamento non consono alle qualità di sportivo e di tecnico.

La sospensione a termine viene irrogata per condotta gravemente contraria, ovvero per reiterate condotte contrarie, allo Statuto ed al Regolamento Organico.

La sanzione dell’espulsione dell’associato può essere inflitta a seguito di condanna, ancorché non ancora passata in giudicato, per reato doloso.

Può essere, inoltre, inflitta in caso di irrogazione di sanzioni dagli Organi FIGC e/o CONI superiore ad un anno.

L’espulsione, inoltre, viene comminata per gravi motivi di insanabile contrasto con le finalità statutarie.

L’espulsione potrà essere, infine, inflitta anche in ipotesi di recidiva nell’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello stesso associato.

Ai fini della recidiva, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi cinque anni dalla loro applicazione. 

In tutti i casi per i quali è prevista la sanzione dell’espulsione, il Collegio di Garanzia è legittimato a sospendere cautelativamente l’associato fino a un massimo di un anno.

Art. 5 – Competenza e norme di procedura per le sanzioni

L’iniziativa per sottoporre i soci al procedimento per l’irrogazione delle sanzioni compete a ciascun socio, agli organi provinciali, regionali e nazionali, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti che possono portare a tali provvedimenti.

Il Collegio di Garanzia è competente a discutere, in prima e unica istanza, sulle questioni riguardanti i componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale. 

Nell’ambito del procedimento disciplinare il Collegio di Garanzia è tenuto a rispettare il principio del contraddittorio.

Al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare verrà preliminarmente contestato, a mezzo raccomandata a/r ovvero posta elettronica, l’addebito disciplinare, con diritto dell’interessato di presentare memorie scritte nel termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Decorso tale termine, i provvedimenti definitivi dovranno essere adottati entro i 90 giorni successivi e portati a conoscenza dell’interessato entro 20 giorni dalla pronunzia, mediante raccomandata a/r ovvero posta elettronica.

Il Collegio dei Probiviri è competente a discutere sulle questioni riguardanti la validità delle Assemblee elettive. In questo caso il ricorso deve essere presentato entro 7 giorni dallo svolgimento delle Assemblee.

Art. 6 – I delegati

I delegati dilettanti dell’Assemblea di categoria sono eletti dalle Assemblee Regionali. 

I delegati dilettanti, ai fini della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, hanno diritto ad esprimere una sola preferenza.

I delegati dilettanti per l’Assemblea generale elettiva vengono eletti dall’Assemblea di categoria.

I loro nominativi devono essere comunicati alla Segreteria Nazionale almeno 15 giorni prima dell’Assemblea con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno , fax o e mail firmati dal Presidente del Gruppo Regionale.

Ciascun G.R. dovrà eleggere anche delegati supplenti, in numero massimo di quattro, al fine di sostituire i delegati effettivi eventualmente impediti a partecipare all’Assemblea.

Tale nomina dovrà avvenire ed essere comunicata contestualmente a quella degli effettivi.

Potranno essere nominati delegati coloro che alla data della nomina sono in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e del precedente nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto e non sono incorsi in sanzioni disciplinari che ne limitino i diritti.

Al fine del computo del numero dei delegati spettanti a ciascun Gruppo regionale, le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria nazionale non oltre il 31 dicembre mediante appositi elenchi e contestualmente al versamento del saldo delle quote relative alle eventuali iscrizioni effettuate.

Ai Gruppi Regionali verranno riconosciuti un numero di iscritti indicativamente pari a quello risultante dalle quote versate.

La segreteria provvederà a redigere un prospetto contenente il numero delle iscrizioni valide per ciascun Gruppo Regionale alla data del 31 dicembre 

I delegati professionisti saranno direttamente eletti dall’assemblea di categoria. in un numero pari ad un terzo dei delegati dei dilettanti.

Potranno essere eletti coloro in regola con la quota sociale dell’anno in corso e del precedente nel rispetto dell’Art. 6 punto 1 dello Statuto. 

Ciascun delegato ha diritto ad un voto, da esprimersi nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O..

I delegati professionisti dovranno essere scelti tenendo conto dell’appartenenza alla categoria (1°- 2°) equamente rappresentati (50%).

Art. 7 – Candidati

Gli allenatori,dilettanti e professionisti,candidati per l’elezione dei vari organi sociali,dovranno essere iscritti all’AIAC nell’anno in corso e nel precedente.

Per l’Assemblea degli allenatori dilettanti, ciascun Gruppo Regionale dovrà far pervenire alla Segreteria Nazionale l’elenco dei candidati a tutte le cariche,mediante raccomandata con ricevuta di ritorno portante all’esterno la dicitura ELENCO DEI CANDIDATI, o a mezzo fax o e mail entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea di categoria. 

Il mancato arrivo entro il termine fissato dal comma 1 del presente articolo, rende nulla la candidatura. 

Le raccomandate pervenute dopo i termini previsti non saranno neppure aperte e verranno conservate agli atti dell’Assemblea con apposizione di apposita dichiarazione da parte della Segreteria Nazionale.

Per l’Assemblea degli allenatori professionisti i candidati dovranno far pervenire le loro candidature alla Segreteria Nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per l’assemblea. La stessa le trasmetterà alla Commissione verifica poteri per accertane la regolarità.

Per i candidati all’elezione dei membri dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri dovranno essere indicati i requisiti previsti dallo Statuto per i componenti dei suddetti Organi.

Per l’elezione del Presidente e dei membri dei Collegi dei Revisori e dei Conti le candidature da proporre all’Assemblea generale saranno ufficializzate al termine delle Assemblee di categoria che ne hanno effettuato la designazione. 

Per le Assemblee di categoria che li dovranno designare,le candidature dovranno pervenire con le stesse modalità previste per i candidati da eleggere.

Delle candidature pervenute si provvederà a redigere apposito elenco, da convalidare da parte della Commissione Verifica Poteri, per essere distribuito ai delegati.

La Segreteria Nazionale dovrà fornire per ciascun candidato anche i dati relativi all’anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e di nascita al fine di stabilire il candidato risultante eletto in caso di parità di voti.

Ciascun allenatore associato che ne abbia i requisiti, potrà essere candidato per l’elezione ad una sola carica sociale. Nel caso risulti candidato per più cariche dovrà optare per una di queste prima dell’Assemblea elettiva.

Art.8 – Organi delle Assemblee

Sono Organi dell’Assemblea :

a) il Presidente;

b) il Segretario;

c) la Commissione elettorale o Verifica poteri ;

Il Presidente viene scelto, tra i delegati, mediante votazione per alzata di mano con appello nominale. 

Compiti del Presidente di ogni singola Assemblea sono:

– stabilire le modalità di svolgimento dell’Assemblea qualora non siano previste dallo Statuto o dal R.O. ;

– dirigere il dibattito, in particolare, concedendo o togliendo la parola ai partecipanti ;

– accertare la valida costituzione dell’Assemblea;

– constatare l’esito delle votazioni per alzata di mano con appello nominale o in altro modo qualora non siano di competenza di altro Organo;

– dare lettura delle votazioni a scrutinio segreto;

– chiarire le modalità con cui si devono svolgere le votazioni.

Il Segretario è, di norma, il Segretario dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, verrà nominato uno dei presenti con le stesse modalità del Presidente.

Il Segretario provvede alla redazione del verbale e coadiuva il Presidente nelle operazioni assembleari.

La Commissione Verifica dei Poteri e’ composta da tre membri nominati con votazione per alzata di mano con appello nominale, scegliendoli tra i nominativi proposti dai delegati prima della votazione.

La Commissione, una volta riunita, provvederà alla nomina, nel suo seno, del Presidente.

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) controlla la validità degli elenchi dei delegati sui quali la segreteria nazionale avrà posto preventivamente una dichiarazione comprovante che le persone indicate sull’elenco risultano iscritte all’ A.I.A.C. secondo i requisiti previsti dall’Art 6 dello Statuto.

b) accerta l’identità e la presenza dei delegati indicati negli elenchi; 

c) redige apposito elenco, su stampato predisposto dalla Segreteria Nazionale, dei delegati presenti, ai fini, anche e principalmente, delle elezioni e delle votazioni;

d) redige verbale delle operazione della stessa compiute ai sensi delle lettere precedenti e lo presenta al Presidente dell’Assemblea affinché ne venga data lettura;

e) accerta la regolarità delle candidature per le quali la Segreteria Nazionale dovrà preventivamente certificare l’iscrizione all’A.I.A.C. nei termini previsti dallo Statuto e dal R.O.;

f) provvede a regolare le operazioni di voto a scrutinio segreto;

g) effettua lo scrutinio delle schede;

h) redige verbale delle operazioni di cui ai punti (e), (f) e (g) e dei risultati delle votazioni, trasmettendolo al Presidente dell’Assemblea per la successiva proclamazione.

Art. 9 – Convocazione delle Assemblee

La convocazione delle Assemblee e’ diramata dal Presidente ai sensi dell’Art. 6 punto 2dello Statuto o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti qualora nonostante sollecito via sia inerzia da parte del Presidente o quando il Collegio riscontri atti di particolare gravità nella conduzione della Associazione.

Ai fini dell’inserimento nell’ordine del giorno, le eventuali proposte di modifica dello Statuto avanzate dal Consiglio Direttivo o dai soci tramite i Gruppi Regionali competenti o altri argomenti da sottoporre al dibattito assembleare pervenuti, sempre tramite i G.R. dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale ,mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ,almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Entro 7 giorni dal ricevimento, la Segreteria Nazionale, qualora l’Assemblea fosse già stata convocata, procederà ad integrare l’ordine del giorno già reso noto con i nuovi argomenti dandone comunicazione con le stesse modalità della convocazione.

Unitamente all’ordine del giorno verranno inviati, in copia, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Tutte le Assemblee dovranno essere convocate almeno venti giorni prima dallo svolgimento.

Art. 10 – Svolgimento delle Assemblee

In apertura di seduta dell’Assemblea verrà nominato il Presidente della stessa scegliendolo tra i delegati presenti o tra gli associati . Sempre in apertura di seduta viene nominato il segretario dell’assemblea, scegliendolo tra i delegati presenti qualora tale funzione non possa essere svolta dal Segretario dell’Associazione per assenza o impedimento.

Il Segretario provvederà a redigere il verbale dell’Assemblea che dovrà contenere, in maniera sintetica ma esauriente, gli interventi dei partecipanti qualora gli stessi non producano il testo del loro intervento firmato che, in tal caso, sarà allegato al verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

All’inizio della seduta sarà provveduto anche alla nomina della Commissione verifica poteri. 

La valida costituzione dell’Assemblea dovrà essere comunicata e fatta constatare a verbale dal Presidente prima dell’inizio del dibattito o, comunque, della prima votazione, escluse quelle di nomina degli Organi dell’Assemblea.

Qualora l’Assemblea funzioni in seconda convocazione, il Presidente, in apertura di seduta, dovrà dare lettura del verbale redatto dal Segretario nazionale, da cui risulti la mancata validità della prima convocazione con l’indicazione del numero dei presenti.

La seconda convocazione deve essere prevista non meno di ventiquattrore prima dopo la prima e nella stessa località.

Art. 11 – Votazioni

Le votazioni nelle Assemblee avvengono, di norma, a scrutinio segreto, mediante apposita scheda.

L’Assemblea su proposta del suo presidente o di uno o più delegati potrà decidere, a maggioranza di voti dei partecipanti espressi per alzata di mano con appello nominale, che la votazione avvenga con modalità diverse da quelle previste dallo Statuto, salvo che per l’elezione degli organi sociali che dovrà avvenire sempre a scrutinio segreto, secondo le modalità previste specificatamente per ciascun Organo dallo Statuto e dal R.O.

Le votazioni per la nomina degli Organi assembleari avverranno invece, per alzata di mano.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei voti dei partecipanti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza diversa dallo Statuto.

I Consiglieri e i componenti gli altri Organi sociali non possono partecipare a votazioni che abbiano per oggetto il loro operato.

In relazione alle Assemblee di Categoria, le preferenze da attribuire sono le seguenti:

– Una per il Presidente 

– Una per il VicePresidente

– Una per i Consiglieri Dilettanti 

– Quattro per i Consiglieri Professionisti

– Due per i Revisori dei Conti

– Due per i Collegio dei Probiviri

– Una per il Collegio di Garanzia

Art. 12 – Elezioni

Per le elezioni dovranno essere predisposte schede separate per ciascuno degli Organi sociali da eleggere.

Per l’elezione del Presidente la scheda dovrà prevedere lo spazio per una sola preferenza. 

Nel caso che vi siano più candidati, lo scrutinio delle schede per l’elezione del Presidente dovrà precedere qualsiasi altra operazione in modo che, qualora non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, si possa procedere a successive votazioni sino al raggiungimento di tale maggioranza.

La scheda per l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri dovrà contenere la dicitura “revisori dei conti” e “probiviri” con sotto spazi pari al numero delle preferenze da esprimere.

Risulteranno eletti membri effettivi coloro che hanno raggiunto le maggiori preferenze e supplenti quelli che seguono immediatamente in graduatoria.

Le schede, preferibilmente di colore diverso a seconda dell’Organo a cui si riferiscono, dovranno portare all’esterno la dicitura di tale Organo.

Le schede così predisposte saranno numerate e firmate da parte dei componenti la Commissione Verifica dei poteri e consegnate ai delegati man mano che si presentano per votare, dopo aver provveduto alla identificazione e alla firma da parte dell’interessato dell’apposito elenco predisposto.

Dopo che il delegato avrà votato, le schede saranno immesse in urne diverse a seconda dell’organo a cui si riferiscono.

Terminate le operazioni di voto, la Commissione Verifica Poteri procederà allo scrutinio

redigendone apposito verbale, dal quale dovranno risultare, per ciascun organo da eleggere , il numero dei votanti, il numero delle schede valide, di quelle nulle e dei voti riportati da ciascun candidato.

Tale verbale, firmato da tutti i componenti la Commissione, sarà consegnato immediatamente al Presidente dell’Assemblea per la successiva proclamazione degli eletti.

Art. 13 – Controversie

Su ogni questione controversa circa il diritto di partecipazione all’Assemblea, decide in via definitiva, la Commissione Verifica Poteri, prima dell’inizio delle operazioni di voto per le elezioni degli Organi sociali previste dall’ordine del giorno.

Avverso la validità dell’Assemblea è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla data di svolgimento inoltrando eventuale ricorso al collegio dei probiviri avverso la sua validità o degli atti in essa compiuti.

Art. 14 – Verbale delle Assemblee

Degli atti dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale che deve contenere in maniera precisa gli interventi effettuati e le deliberazioni adottate. Contemporaneamente si dovrà provvedere alla registrazione su nastro degli atti assembleari. Il nastro dovrà essere conservato per non meno di anni cinque.

Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento deve essere depositato in segreteria entro trenta giorni dalla conclusione dell’Assemblea.

I soci e i Gruppi regionali hanno diritto, in qualsiasi momento, a prenderne visione, insieme a tutti i relativi atti e documenti, presso la segreteria o a richiederne una copia.

Art. 15 – Quote associative

Le quote associative per gli allenatori professionisti e dilettanti, fissate ai sensi dell’art.2dello Statuto, sono riscosse direttamente dalla segreteria nazionale o anche tramite i Gruppi Regionali e Provinciali.

I Gruppi regionali, a loro volta, verseranno alla segreteria nazionale, l’intera quota di iscrizione incassata.

La segreteria nazionale a sua volta provvederà a versare ai G.R. la parte di spettanza dei medesimi sulle quote direttamente riscosse e su quelle che perverranno all’AIAC attraverso il tesseramento diretto.

Tali versamenti sono subordinati alla presentazione da parte dei Gruppi Regionali del rendiconto finanziario relativo al precedente anno nei termini stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

I G.R. dovranno completare il versamento delle quote riscosse improrogabilmente entro tale data.

I Gruppi regionali che non avranno provveduto, entro il termine sopraccitato, al versamento del saldo, saranno sollecitati a farlo entro il termine di 15 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, il Presidente del Gruppo regionale sarà deferito al Collegio di Garanzia.

Sono fatte salve le eventuali azioni di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria che il Consiglio Direttivo intendesse intraprendere qualora ogni tentativo di esazione non desse esito positivo e si riscontrassero estremi di reato nel comportamento dei singoli.

I delegati dei Gruppi regionali non in regola con i pagamenti non potranno prendere parte alle Assemblee e alle elezioni.

Art.16 – Consiglio Direttivo

Il C.D. è convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione dal Presidente mediante raccomandata A/R , fax o e mail con l’indicazione dell’ordine del giorno e del giorno, ora e luogo della riunione.

In casi di estrema e comprovata urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente e in termini inferiori di sette giorni.

Il C.D. può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti il C.D. stesso.

Le eventuali comunicazioni del Presidente dovranno essere dedicate ad aggiornamenti delle varie problematiche, senza che vi sia necessità di discussione se non per maggiori precisazioni.

Oggetto di dibattito dovranno essere le materie specificatamente indicate nell’ordine del giorno, salvo che motivi urgenti non giustifichino la trattazione anche di altre materie.

Le varie ed eventuali dovranno essere destinate a materie proposte “seduta stante” dai componenti il C.D. perché non trattate in precedenti riunioni o urgenti.

I componenti il C.D. ed i Presidenti regionali possono chiedere l’inserimento all’O.d.G. di materie da trattare. 

Il C.D. delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente è considerato doppio.

Della riunione del C.D. dovrà essere redatto, da parte del segretario dell’AIAC apposito verbale, in cui sarà riportato l’o.d.g. e le altre materie trattate nonché, in maniera sintetica ma completa, gli interventi dei vari membri o di altri intervenuti che potranno chiedere che sia allegata copia scritta degli stessi.

I Consiglieri nazionali sono tenuti a relazionare circa le materie e le decisioni trattate dal CD ai Gruppi Regionali sottoposti al proprio coordinamento.

Al Consiglio Direttivo partecipano di diritto il Presidente di AIAC Onlus e il Presidente di AIAC Service o l’Amministratore da questo delegato entrambi senza diritto di voto

Art. 17 – Sostituzione dei Consiglieri

In caso di dimissione o vacanza, qualora venissero a mancare i sostituti, in occasione delle prima Assemblea si procederà alla nomina dei mancanti e alla formazione di nuova graduatoria. 

I sostituti rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio dei sostituiti.

Nel caso che, nel corso di un esercizio, a seguito della impossibilità di effettuare sostituzione dei membri cessati per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca alla metà, l’intero C.D. si intende decaduto e si dovrà provvedere ad una nuova nomina alla successiva assemblea che dovrà essere tenuta entro 60 giorni dal momento in cui e’ venuto a mancare il numero minimo previsto. 

Il nuovo C.D., come sopra eletto, rimarrà in carica per un quadriennio, come previsto normalmente.

Art. 18 – Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il C.D. predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in base alle risultanze contabili, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre ai sensi dell’art. 28 dello Statuto.

Il bilancio preventivo deve essere corredato da una breve relazione in cui si giustifichino le varie poste specie per quanto attiene eventuali differenze con il precedente e con il conto consuntivo sottoposto all’approvazione.

Il conto consuntivo, la cui approvazione deve precedere quella del bilancio preventivo, deve essere corredato da una illustrazione dettagliata sulla formazione di ciascuna posta dello stesso ed al prospetto della consistenza patrimoniale dell’Associazione.

Entro sette giorni dall’approvazione da parte del C.D., il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti per la predisposizione dell’apposita relazione da parte di tale Collegio.

Art. 19 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale, oltre le funzioni previste dalla Statuto:

a) conserva gli atti contabili;

b) prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del C.D.;

c) aggiorna gli atti contabili;

d)cura i rapporti con i G.R. accertando che vengano effettuati gli adempimenti previsti;

e) esegue gli incassi e i pagamenti con tutte le operazioni ad essi connesse sia per quanto attiene l’ordinaria amministrazione sia per la straordinaria, a seguito di apposite e circostanziate deliberazioni del C.D..

f) custodisce somme e valori dell’Associazione; 

L’Associazione ai fini dell’amministrazione contabile può avvalersi di consulenza esterna.

Art. 20 – Il Segretario

Il Segretario dell’Associazione viene nominato dal C.D. ed è il principale e più vicino collaboratore del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, che esercita anche le funzioni di tesoriere, ha i seguenti compiti:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del C.D. e alle disposizioni del Presidente;

b) tiene aggiornato l’Albo generale dei soci;

c) cura l’archivio e la corrispondenza;

d) tiene i rapporti con i soci;

e) funge da segretario verbalizzante del C.D. e dell’Assemblea;

f) compie tutti gli altri atti demandatigli dal Presidente, dal C.D., dallo Statuto e dal R.O. e dal Direttore Generale.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’attività contabile dell’Associazione, eseguendo periodiche verifiche e segnalando al C.D. le eventuali inosservanze di norme statutarie e regolamentari.

Accerta la consistenza di cassa almeno due volte all’anno e suggerisce istruzioni e provvedimenti per il buon funzionamento amministrativo e contabile dell’Associazione.

Redige una relazione esprimendo il proprio parere in merito al bilancio preventivo e al conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

A richiesta del C.D., i membri effettivi parteciperanno alle riunioni del C.D., con voto consultivo, quanto all’ordine del giorno siano riportate questione di carattere contabile, finanziario e patrimoniale.

Il Presidente del Collegio deve convocare l’Assemblea straordinaria qualora fatti di particolare gravità lo richiedano o quella ordinaria, nel caso che il Presidente nazionale , pur essendovi tenuto a norma di Statuto e di R.O., non vi provveda, nonostante sollecito scritto.

Il più giovane di età dei membri se non svolge funzioni di presidente di Collegio, funge da segretario verbalizzante in occasione delle sedute del Collegio stesso. 

Il membro effettivo che, nel corso dell’esercizio, non partecipa ad alcuna riunione del Collegio, viene dichiarato decaduto e sostituito nei modi previsti dallo Statuto e dal presente R.O per i consiglieri.

Art. 22 – Ricusazione

Ciascun componente il Collegio dei Probiviri e del Collegio di Garanzia ha l’obbligo di astenersi se:

a) ha interesse nella causa;

b) ha vincoli di parentela, amicizia o professionali, con una delle parti;

c) ha inimicizia o rapporti di credito e debito con una delle parti;

d) ha dato consiglio o espresso pareri sulla causa e ne ha conosciuto per qualsiasi ragione partecipandovi in maniera attiva;

e) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza;

Nei casi in cui è fatto obbligo al componente di astenersi ciascuna delle parti può proporre la ricusazione.

La ricusazione deve essere proposta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro 7 giorni dalla data di presentazione del ricorso o dall’inizio del procedimento dinanzi al Collegio o di quella in cui la parte è venuta a conoscenza del ricorso o del procedimento sempre che, nel frattempo, non sia già iniziata la trattazione o la discussione.

La domanda deve contenere i motivi ed i mezzi di prova ed essere indirizzata al Presidente dell’AIAC e per conoscenza, al membro ricusato e al presidente del collegio che dovrà sospendere ogni decisione ed ulteriore atto in merito sino a quando non sarà stato deciso sulla domanda di ricusazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il membro ricusato potrà dare risposta scritta sulla sussistenza dei motivi entro il termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della copia della domanda.

In questo come in tutti gli altri casi in cui sia previsto l’invio dell’atto anche all’altra parte, copia della ricevuta della raccomandata spedita a quest’ultima deve essere inviato insieme all’istanza. all’organo al quale ci si rivolge.

Il C.D., entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si pronuncia sulla stessa con decisione non impugnabile, dandone immediatamente comunicazione al Presidente del Collegio dei Probiviri ed alle parti interessate.

Se la domanda viene accolta, ciascun membro ricusato viene sostituito con i supplenti secondo l’ordine di graduatoria e solo per quel giudizio. A tal fine la decisione del C.D. che accoglie il ricorso designa il supplente che deve sostituire quello ricusato.

Qualora non vi siano membri supplenti sufficienti a sostituire il ricusato il Collegio opererà con un numero ridotto di membri non inferiore però a due.

In quest’ultimo ed unico caso, le funzioni saranno svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti al quale la pratica verrà trasmessa da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri immediatamente dopo la riunione in cui viene constatata l’impossibilita’ a funzionare.

Art. 23 – Gruppi Regionali

I Gruppi regionali rappresentano l’A.I.A.C. a livello regionale curando in particolare i rapporti con gli Organi Federali territoriali. 

I Gruppi regionali devono adottare uno Statuto predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni Gruppo regionale è rappresentato dal Presidente o altro Consigliere previsto dallo Statuto regionale o da delegato nominato dal Presidente stesso in particolari circostanze.

In quest’ultimo caso la delega dovrà risultare per iscritto.

I Presidenti dei G.R. costituiscono il Consiglio dei Presidenti. Il Consiglio dei Presidenti è convocato almeno due volte all’anno dal Presidente Nazionale per una riunione congiunta con il CD.

In particolare il Consiglio dei Presidenti viene consultato su tutti i temi ed iniziative che possono determinare riflessi sull’organizzazione a livello regionale.

In caso di scioglimento il patrimonio ed i documenti dei Gruppi regionali passeranno all’A.I.A.C.

I Gruppi Regionali:

a) coordinano l’attività dei Gruppi Provinciali o interprovinciali o sub-provinciali facendo da tramite con la Segreteria nazionale;

b) prendono iniziative per raggiungere gli obiettivi della Associazione nel rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo nazionale e dell’Assemblea;

c) possono chiedere, ai fini della determinazione di due quinti degli iscritti, la convocazione dell’Assemblea straordinaria;

d) curano, anche tramite i Gruppi provinciali, la raccolta delle iscrizioni e il versamento delle relative quote alla Segreteria nazionale;

e) svolgono opera di propaganda anche tramite i Gruppi provinciali;

f) si adoperano per la costituzione dei Gruppi provinciali e di eventuali loro sezioni dove non esistono e vigilano sul loro funzionamento;

g) eleggono i propri delegati all’Assemblea di categoria.

h) possono chiedere l’inserimento all’o.d.g. del C.D. Nazionale di argomenti con valenza generale di particolare rilevanza riguardanti il Gruppo regionale rappresentato.

Art. 24 – Contabilità dei Gruppi Regionali

Ciascun Gruppo Regionale deve tenere un’aggiornata contabilità dalla quale risultino tutti i movimenti di cassa supportati da idonea documentazione probatoria delle entrate e delle spese.

L’esercizio finanziario coincide con quello previsto dallo Statuto Nazionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente regionale deve sottoporre all’approvazione della Assemblea regionale il Conto Consuntivo dell’esercizio precedente corredato dal parere del Consiglio Direttivo Regionale e dei Revisori dei Conti Regionali.

Il Conto Consuntivo, corredato del parere del Collegio dei Revisori dei Conti Regionale e del verbale dell’Assemblea regionale, dopo l’esame assembleare dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione unitamente ai relativi documenti giustificativi ed ad una dettagliata relazione sull’attività svolta.

Qualora il conto consuntivo non sia approvato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo Nazionale (per il tramite del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale) per gravi irregolarità contabili, il Presidente ed il Consiglio Direttivo regionali decadono immediatamente dall’incarico ed al loro posto viene nominato un Commissario Regionale che provvederà a indire nuove elezioni.

In tal caso essi non potranno essere rieletti né assumere alcun altro incarico in seno all’Associazione.

Il provvedimento di cui sopra sarà oggetto di apposita decisione del Consiglio Direttivo Nazionale e nella stessa seduta verrà nominato il Commissario Regionale.

La mancata approvazione del Conto Consuntivo esclude il Gruppo regionale dalla partecipazione a qualsiasi assemblea.

Qualora i Gruppi provinciali, interprovinciali o sub-provinciali previsti dai singoli Statuti Regionali abbiano il maneggio di denaro per il raggiungimento dei loro scopi, anche essi dovranno tenere un adeguato bilancio.

Ciascun Gruppo previsto dal presente articolo dovrà tenere anche un inventario dei beni mobili ed immobili eventualmente di loro proprietà o in loro possesso a qualsiasi altro titolo che dovrà risultare da documenti in regola con le norme di Legge, di Statuto e di Regolamento.

Art. 25 – Elezione degli organi Regionali e Provinciali

Le elezioni dei Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali avverranno con le modalità previste da apposito regolamento elettorale redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

Art. 26 – Commissario Regionale

Nelle Regioni dove non sia stato costituito il Gruppo regionale o, pur essendosi costituito, lo stesso non funzioni in tutto o:

– per mancata approvazione del bilancio regionale;

– per manifesta inadeguatezza;

– per gravi e reiterate inadempienze;

– non si uniformi alle delibere del Consiglio Direttivo;

– non ottemperi ai compiti istituzionali garantendo agli associati adeguata assistenza;

– non provveda a promuovere iniziative utili e necessarie al conseguimento degli scopi sociali e garantisca una necessaria attività di proselitismo in regione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, a suo insindacabile giudizio, nomina un Commissario da scegliersi preferibilmente tra i propri membri.

Il Commissario entro 180 giorni dall’incarico provvede ad indire nuove elezioni degli Organi regionali o provinciali in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

Il Commissario continuerà a funzionare svolgendo l’ordinaria amministrazione sino a quando non si sono costituiti gli Organi Regionali.

Art. 27 – AIAC Service ed AIAC Onlus

Vengono costituite le due Società con propri Statuti organizzativi ed operativi sotto il controllo diretto del Consiglio Direttivo Nazionale che le sovraintende.

Art. 28 – Nazionale Allenatori

All’interno dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio escluso ogni fine di lucro è costituita l’organizzazione della squadra denominata ”Nazionale Italiana Allenatori Calcio” con lo scopo di promuovere e sostenere iniziative a carattere benefico.

Per il raggiungimento di tali scopi si propone la partecipazione a gare incontri ed altre manifestazioni con particolare riguardo a quelle concernenti l’attività calcistica.

La nazionale Italiana allenatori di calcio si compone dei tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed opera alle dirette dipendenze del consiglio direttivo dell’A.I.A.C.

NORME TRANSITORIE

Fino alla sua costituzione, le funzioni del Collegio di Garanzia vengono espletate dal Collegio dei Probiviri.

Così come le funzioni di Segretario, fino alla sua nomina, vengono espletate dal Direttore Generale.